È necessario comprendere chi siano gli “aventi diritto”, cioè quali
siano quei lavoratori che possono richiedere l’accesso ai permessi
previsti dall'articolo 33
della Legge 104/1992. È da far notare subito che gli aventi diritto ai
permessi lavorativi non sono gli stessi che possono anche richiedere i
due anni di congedo retribuito (di cui parliamo nelle pagine
successive). Per quella seconda agevolazione la normativa è infatti (per
ora) molto più restrittiva.
Hanno diritto ai permessi lavorativi
retribuiti, con diverse modalità, criteri e condizioni, la madre
lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre, entro i primi tre
anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o – in alternativa – il
lavoratore padre, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino
disabile e poi a seguire nella maggiore età; i parenti o gli affini che
assistono la persona disabile non ricoverata in istituto.
Hanno infine diritto ai permessi lavorativi i lavoratori disabili in possesso del certificato di handicap grave.
I
permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o
affidatari, in quest’ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili
minorenni. L’affidamento infatti può riguardare soltanto soggetti
minorenni (articolo 2, Legge 149/2001).
Primi tre anni di vita
Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione
di gravità, accertato dalla Commissione dell’Azienda USL prevista dalla
Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o – in alternativa – il padre
lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa
già prevista dalla legge di tutela della maternità.
Il prolungamento
dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai
fini dell’anzianità di servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo,
gode di un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Se
si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di
due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino.
L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183
ha ammesso la possibilità di fruire, alternativamente alle due
agevolazioni precedenti, anche dei tre giorni di permesso mensile
previsti per gli altri beneficiari. I genitori possono fruire,
alternativamente fra loro, dei permessi.
Inoltre, la stessa norma, ha ammesso alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile anche i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave.
Da questi benefici sono ancora escluse le lavoratrici autonome e
quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori
domestici (Circolari INPS 24 marzo 1995, n. 80, punto 4, e 15 marzo 2001, n. 64, punto 2; Circolare INPDAP 27 novembre 2000, n. 49).
In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.
Dopo i tre anni
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap
grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due
ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono
essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso
del mese di pertinenza.
È importante sottolineare che la Legge 8 marzo 2000, n. 53
(articolo 20) ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi
spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto.
Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel
caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se
il padre è lavoratore autonomo.
Inoltre, l'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha
introdotto un elemento di ulteriore flessibilità: ha precisato che il
diritto ai tre giorni di permesso "è riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell’ambito del mese."
Maggiore età
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre, o – in
alternativa – il lavoratore padre, ha diritto ai tre giorni mensili a
condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di
convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
Sia INPS che INPDAP – pur con diverse modulazioni – hanno ripreso nelle loro circolari queste indicazioni.
Anche in questo caso i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto.
Parenti, affini e coniuge
L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre
giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori
del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di
handicap (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) dall’apposita
Commissione operante in ogni Azienda USL.
L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l’articolo 33 della Legge 104/1992.
Secondo la vigente disposizione in assenza di ricovero della persona
con handicap grave da assistere, posso godere dei tre giorni di permesso
mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono
fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano
compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Va anche sottolineato che, in forza delle modificazioni introdotte
dalla Legge 183/2010 sono scomparsi dalla normativa i requisiti di
assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso
il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità.
L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1,
della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse
la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
Amministratori di sostegno e tutori
Il tutore o l’amministratore di sostegno che assista con
sistematicità ed adeguatezza la persona con handicap grave può – ad oggi
– ottenere i permessi lavorativi solo se è anche il coniuge o un
parente o un affine fino al terzo grado della persona con handicap
grave. Lo ha chiarito, con la Risoluzione 41 del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro.
A
parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro quei benefici lavorativi non possono essere concessi nemmeno
nel caso in cui l’amministratore di sostegno o il tutore assicurino
l’assistenza con continuità ed esclusività o con sistematicità ed
adeguatezza.
Ricorda il Ministero che la platea dei beneficiari è
rigidamente disciplinata dal Legislatore e che le uniche variazioni sono
state previste dalla Corte costituzionale (peraltro per i beneficiari
dei congedi retribuiti biennali).
Lavoratori con handicap
I lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap con
connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: un
permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso
mensile.
Dopo una serie di pareri e sentenze di segno opposto, la Legge 8 marzo 2000, n. 53
ha definitivamente chiarito (articolo 19) che i due tipi di permesso
non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi: o si usufruisce dei
tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.
Per gli assicurati INPS una Circolare (n. 133/2000,
punto 1) ammette che la variazione da fruizione a ore a fruizione in
giornate e viceversa possa essere eccezionalmente consentita, anche
nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze
improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi,
esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal
lavoratore.
Indicazioni analoghe vengono fornite dalla Circolare INPDAP 9 dicembre 2002, n. 33: «Alcuni
contratti collettivi di lavoro (es. art. 9, comma 3, del CCNL del
Comparto dei Ministeri, stipulato in data 16.2.99) hanno introdotto,
rispetto alla previsione normativa, l’ulteriore agevolazione della
frazionabilità ad ore dei permessi a giorni, di cui al comma 3 dell’art.
33 della legge 104/92, allo scopo di consentire al personale
beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato.
Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non
incontra alcun limite prestabilito.
È, quindi, possibile,
eccezionalmente, nel caso in cui dovessero sopraggiungere esigenze
improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi,
variare anche nell’ambito di ciascun mese la programmazione già
effettuata in precedenza. Pertanto, nei casi in cui il dipendente
intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli
giornalieri, si procederà alla conversione in giorni lavorativi delle
ore di permesso fruite, che quindi andrà a ridurre il numero dei giorni
di permesso mensile spettanti, previsti dalle specifiche norme
contrattuali di settore. Solo un residuo di ore non inferiore alla
giornata lavorativa dà il diritto alla fruizione di un intero giorno di
permesso».
Anche in questo caso va ricordato che i permessi non
spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o
presso il proprio domicilio.