26 gennaio , 2011 17.39
Una delle condizioni prioritarie fissate dal Legislatore per la concessione
dei permessi lavorativi è l’assenza di ricovero della persona disabile
da assistere.
In particolare l’eccezione viene formulata in due modi diversi. Nel caso
di richiesta del prolungamento dell’astensione facoltativa fino al terzo
anno di vita del bambino, se ne esclude la concessione nel caso di ricovero
in istituti specializzati. Non si fa, cioè, riferimento ad eventuali
degenze ospedaliere.
Per gli altri permessi lavorativi, dopo il terzo anno di vita e per i maggiorenni,
l’eccezione invece è più generale e riguarda qualsiasi tipo
di ricovero.
Le indicazioni del Ministero del Lavoro
Oltre a queste indicazioni, ve ne sono delle altre definite dal Ministero del
Lavoro (che riguardano dipendenti pubblici e privati) e dell’INPS (cogenti
per i soli assicurati INPS).
Il Ministero del Lavoro (Nota n. 13 del 20
febbraio 2009) ha ammesso la concessone dei permessi, in casi particolari,
anche in presenza di ricovero.
Se il disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare
visite e terapie, interrompe il tempo pieno del ricovero e determina il necessario
affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone
dunque gli altri presupposti di legge (parentela e affinità), avrà
diritto alla fruizione dei permessi. Il lavoratore è tenuto alla presentazione
di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti
le visite o le terapie effettuate e i permessi possono essere concessi solo
in quella occasione. Il monte ore massimo dei permessi è comunque di
tre giorni mensili.
Le indicazioni INPS
L’INPS, da parte sua, ha precisato (
Circolare
90/2007) che per ricovero a tempo pieno si intende quello che copre l’intero
arco delle 24 ore, escludendo pertanto i ricoveri in day hospital e in centri
diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali.
Nella stessa Circolare introduce un’altra eccezione: i permessi possono
essere concessi anche nel caso di ricovero a tempo pieno di una persona con
handicap grave (indipendentemente dall’età) se questi si trovi
in coma vigile o in stato terminale. Queste condizioni sanitarie e la necessità
di assistenza sono accertate del dirigente responsabile del Centro medico legale
della Sede INPS.
Una ulteriore importante precisazione riguarda i bambini con età inferiore
ai tre anni con handicap grave: i permessi possono essere concessi nel caso
di ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a
scopo riabilitativo. In questi casi viene richiesta una documentazione prodotta
dai sanitari della struttura ospedaliera di bisogno di assistenza da parte di
un genitore o di un familiare.